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PAGA PER CORRERE. TRE MESI DI INIBIZIONE A CITRACCA E SAVIO

La Corte d’Appello Federale ha ribaltato in parte la sentenza di assoluzione che era stata disposta in primo grado nel procedimento «Paga per correre». La decisione della Corte dispone l’inibizione per tre mesi a Gianni Savio e Angelo Citracca e la squalifica di 15 giorni per Marco Coledan, mantenendo inalterate le altre sentenze di primo grado. Anche se dobbiamo notare – pur non essendo avvocati e nemmeno volendo addentrarci in pastoie burocratiche – un fatto curioso e cioè che i giudicanti avrebbero dovuto essere tre secondo quanto si legge nello statuto federale, di cui un presidente, e non quattro come si legge nel dispositivo della sentenza. Se abbiamo scritto una inesattezza o la nostra annotazione è irrilevante, ce lo vorrete perdonare. Alle parti resta la possibilità di un ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, altrimenti la sentenza sarà subito applicata.

Ecco il dispositivo ufficiale pubblicato dalla Federciclismo:

Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 22/03/17 a Roma, presenti l’Avv. Antonio Villani, Presidente, e i componenti Avv. Decio Barili, Avv. Claudio Cesare Iacovoni, Avv. Barbara Baratto Vogliano nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI).

La Corte Federale d’Appello I sezione ha emesso la seguente pronuncia

RG. N. 3/2016 RICORRENTE PROCURA GENERALE CONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO EMESSO DAL TRIBUNALE FEDERALE DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 10/11/16 PUBBLICATO IN DATA 18/11/16

La Corte Federale, all’esito della Camera di Consiglio, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglie il reclamo della Procura Generale e, per l’effetto, condanna limitatamente ai profili di impugnazione proposti:

ANGELO CITRACCA per il capo a) di incolpazione alla sanzione della inibizione per mesi tre;

GIANNI SAVIO per il capo a) di incolpazione quanto alla vicenda Facchini alla sanzione della inibizione per mesi tre;

MARCO COLEDAN alla sanzione della squalifica per giorni 15.

Conferma nel resto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.45, comma 8, Regolamento di Giustizia Federale riserva il deposito della sola motivazione in giorni 10.  

Il Presidente

Avv. Antonio Villani

 

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